Riprendo l’argomento della gestione delle centrali idroelettriche montane a stretto giro di pubblicazione del testo dei Comitati della Valcellina e Valmeduna, pubblicando un testo da https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1149550.pdf?_1586724734599, che chiarisce la materia alla luce del D.L. n. 135/2018, e colgo l’occasione per chiedere, dato che non lo so, cosa ha fatto sinora la nostra Regione, a cui competeva legiferare, e che cosa intenda fare, non per puntare coltelli, ma per esserne informata da cittadina Fvg, dato che a causa del cronavirus, credo, la data del 31 marzo è stata sostituita da quella del 31 ottobre 2020. Io credo che regionalizzare anche la gestione delle centrali idroelettriche non sia un gran male, anzi potrebbe essere un ottima proposta, se fattibile. E già nel 2013 o 2014, avevo sentito parlare da Franceschino Barazzutti, se non erro ad Alesso, della possibilità di creare un Ente energetico regionale FVG, per la gestione delle centrali sul territorio montano, che a me pareva una proposta interessante. Ma io non sono un’esperta della materia, e quindi mi limito a riportare, per i miei lettori, dopo essermi documentata, quanto ho reperito, ringraziando chi ha steso il testo qui di seguito e lo ha messo a disposizione di tutti. E un grazie anche agli amici della Valcellina Valmeduna per avermi proposto l’argomento ed il loro documento. Laura Matelda Puppini

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«La materia complessiva delle derivazioni per usi idroelettrici tocca trasversalmente competenze statali e competenze concorrenti statali e regionali. Si tratta di concessione di utilizzo di un bene demaniale quale l’acqua (cfr. art. 822 cod. civ.; art. 144 del D. Lgs. n. 152/2006), la cui titolarità è dello Stato. Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma Cost, allo Stato compete, in via esclusiva, la potestà legislativa per la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema” e l’art.144 del D.Lgs. 152/2006 esplicitamente inquadra in questo contesto la disciplina degli usi delle acque. Appartiene invece alla potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma Cost., la materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Nel corso dell’attuale legislatura il D.L. n. 135/2018 ha apportato profonde modifiche alla disciplina delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, disponendo la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. Alle regioni è demandata la disciplina con legge, entro il 13 febbraio 2020 e comunque non oltre il 31 marzo2020, delle modalità e delle procedure di assegnazione. La legge regionale dovrà attenersi a taluni parametri legislativamente predefiniti. Tra essi, la durata delle nuove concessioni, comprese tra 20 e 40anni, incrementabili fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all’importo dell’investimento. Le procedure di assegnazione delle nuove concessioni dovranno essere avviate entro due anni dall’entrata in vigore della legge regionale. In caso di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, si prevede l’esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato.

La nuova disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico.

L’articolo 11-quater del D.L. n. 135/2018 (cd. “D.L. Semplificazioni, convertito con modificazioni in L. n.12/2019) modifica il Decreto legislativo n. 79/99, sulla disciplina dell’assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico (quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW).

Il Decreto legge dispone la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle concessioni. Si dispone, in particolare, il trasferimento alle regioni, una volta cessata la concessione: delle cd. “opere bagnate” (dighe, condotte etc.) a titolo gratuito.

In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui predetti beni, purché previsti dall’atto concessorio o comunque autorizzati dal concedente, si applica, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo al concessionario uscente pari al valore non ammortizzato e fatti salvi gli oneri di straordinaria manutenzione sostenuti. dalle cd. “opere asciutte” (beni materiali), con corresponsione di un prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, secondo dati criteri.

Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni:

a) ad operatori economici individuati attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato viene scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
c) mediante forme di partenariato pubblico-privato.

Al riguardo, le regioni sono tenute a disciplinare con propria legge, entro il 13 febbraio 2020 e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, che dovranno avere luogo entro i successivi due anni.

Le leggi regionali dovranno avere taluni contenuti legislativamente predefiniti, quali le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione; i termini di avvio delle procedure; i criteri di ammissione e di assegnazione; i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all’oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali.

Le leggi dovranno in particolare prevedere i seguenti requisiti minimi:

ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica del concessionario, l’attestazione da parte dei partecipanti di avvenuta gestione, per un periodo di almeno 5 anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;

ai fini della dimostrazione di adeguata capacità economica, la referenza di due istituiti di credito o società di servizi iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione; i termini di durata delle nuove concessioni, compresi tra 20 e 40 anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di 10 anni, in relazione alla complessità dello proposta progettuale presentata e all’importo dell’investimento gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l’acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell’acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l’integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell’energia e nel rispetto di quanto previsto dal Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica;

i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della Direttiva 2000/60/UE, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall’assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei Piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione; le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinarsi ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l’equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

le modalità di valutazione, da parte dell’amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avverrà nell’ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati nonché dell’autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa nazionale, regionale o locale.

Alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dei beni e delle attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi e alle dighe, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La stessa legge regionale deve disporre in ordine all’utilizzo delle opere asciutte, secondo i seguenti criteri:

per i beni mobili: ove se ne preveda l’utilizzo nel progetto di concessione, l’assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata o se nel progetto di concessione non se ne prevede l’utilizzo, si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

per i beni immobili, o se il progetto proposto ne prevede l’utilizzo, l’assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all’atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale fra le parti; o se non ne prevede l’utilizzo, restano di proprietà degli aventi diritto.

La legge regionale dovrà inoltre contenere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e le modalità procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d’intesa fra le Regioni interessate. Viene stabilito il principio secondo il quale le funzioni amministrative per l’assegnazione della concessione sono di competenza della Regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d’acqua in concessione.

Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche devono essere avviate- come sopra detto – entro due anni dall’entrata in vigore della legge regionale.

Nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata, si prevede l’esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato. Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2021, l’individuazione delle modalità e delle procedure di assegnazione applicabili nell’ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in via sostitutiva all’assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10% dell’importo dei canoni concessori resti acquisito al patrimonio statale.

Obblighi dei concessionari.

Secondo la disciplina contenuta nel D.L. n. 135/2018, i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche sono tenuti a corrispondere semestralmente alle regioni un canone, determinato con le singole leggi regionali, sentita l’ARERA, articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica.

Il compenso unitario varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50% destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche con termine di scadenza anteriore al 31 dicembre2023,  ivi incluse quelle già scadute, è demandata alle regioni la fissazione, non oltre il 31 marzo 2020, di modalità, condizioni e quantificazioni dei corrispettivi a carico del concessionario uscente per la prosecuzione per conto delle regioni stesse, dell’esercizio delle derivazioni oltre la scadenza e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Si segnala che, allo stato, la regione Lombardia (Legge 8 aprile 2020, n. 5) ha adottato i criteri di ammissione e di assegnazione delle concessioni.

Fino all’assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con modalità specificamente previste, nonché a versare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l’esercizio degli impianti nelle more dell’assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60% alle Province il cui territorio è interessato dalle derivazioni.

È rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’ARERA e previo parere della Conferenza Stato-Regioni la determinazione del valore minimo della componente fissa del canone e del valore minimo del canone aggiuntivo. Nelle more dell’adozione del decreto ministeriale (che avrebbe dovuto essere adottato entro il 12 agosto 2019) le regioni possono determinare l’importo dei canoni in misura non inferiore a € 30 per la componente fissa del canone e a € 20 per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Sul piano attuativo della disciplina sopra delineata, si segnala che l’ARERA, con deliberazione del 26novembre 2019 (Delib. n. 490/2019/I/EEL), ha adottato delle Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle regioni sugli schemi di legge relativi alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari. In quella sede, l’Autorità ha precisato che il parere che da essa verrà rilasciato sarà limitato alla definizione della componente variabile del canone e che le nuove funzioni consultive attribuite all’Autorità saranno esercitate in due fasi:

  1. una ex ante, con l’enunciazione di criteri generali di valutazione (cd. Linee guida) non vincolanti; b) una ex post, di espressione del parere, non vincolante, su ciascuno schema d ilegge regionale.
  2. La lettera complementare di messa in mora all’Italia da parte della Commissione UE sulla disciplina delle concessioni idroelettriche.

Per il diritto dell’UE, la gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica costituisce un servizio fornito dietro retribuzione ai sensi della Direttiva sui servizi 2006/123/CE (cd.Direttiva Bolkenstein) e del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), in particolare, ai sensi dell’articolo 49TFUE, sulla libertà di stabilimento e l’articolo 57 TFUE, sulla definizione di servizi.

Il servizio di gestione di centrali idroelettriche per la generazione di energia idroelettrica figura nel regolamento (CE) n. 213/2008 relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV).

La Commissione Europea, con procedura di infrazione 2011/2016, aveva già sollevato problemi di incompatibilità della normativa italiana illo tempore vigente con la predetta normativa europea.

In data 8 marzo 2019, all’indomani dell’adozione della nuova disciplina di riforma delle concessioni idroelettriche contenuta nel D.L. n. 135/2018, la Commissione europea ha inviato una lettera complementare di costituzione in mora all’Italia (rispetto a quelle già inviate il 15 marzo 2011 e il 26settembre 2013), ritenendo che le autorità italiane non hanno organizzato procedure di selezione trasparenti e imparziali per la nuova attribuzione delle autorizzazioni scadute nel settore idroelettrico e che sono censurabili, a questo riguardo, le ripetute proroghe intervenute, fino all’ultimo intervento legislativo, che ritarda l’indizione delle procedure di selezione in alcuni casi sino al 2023.

 Secondo quanto affermato dal Governo (cfr. risposta all’interrogazione a risposta scritta Sut 5-03627), nelle more di tale procedura di infrazione, è stato costituito un tavolo di coordinamento in cui si confrontano le Regioni, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le Politiche Europee, per far fronte a quanto previsto dalla normativa europea e sanare l’attuale condizione di inadempienza».

Da: https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1149550.pdf?_1586724734599.

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L’immagine che accompagna l’articolo rappresenta la centrale di Ampezzo al momento della sua inaugurazione, nel 1948,  ed è tratta da: https://www.progettodighe.it/main/le-centrali/article/giuseppe-volpi-ampezzo-ud. Laura Matelda Puppini

 

 

https://i0.wp.com/www.nonsolocarnia.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/inauguraziona_centrale_di_ampezzo_-_27_maggioo_1948.jpg?fit=1024%2C758&ssl=1https://i0.wp.com/www.nonsolocarnia.info/wordpress/wp-content/uploads/2020/04/inauguraziona_centrale_di_ampezzo_-_27_maggioo_1948.jpg?resize=150%2C150&ssl=1Laura Matelda PuppiniAMBIENTEECONOMIA, SERVIZI, SANITÀRiprendo l'argomento della gestione delle centrali idroelettriche montane a stretto giro di pubblicazione del testo dei Comitati della Valcellina e Valmeduna, pubblicando un testo da https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1149550.pdf?_1586724734599, che chiarisce la materia alla luce del D.L. n. 135/2018, e colgo l'occasione per chiedere, dato che non lo so, cosa ha fatto...INFO DALLA CARNIA E DINTORNI