Anziani in case di riposo. Coinvolgimento diretto, ruolo dei familiari nel progetto di vita, ed altri aspetti.
Mi sto interessando, dopo aver letto il bilancio consuntivo 2017 dell’Aas3 e per altri motivi, del funzionamento in Regione Fvg delle case di riposo, e devo ringraziare ancora una volta Paolo Iussa per avermi fornito documentazione di rilievo nel merito.
Correva l’anno 1998, e la Regione Fvg, guidata da Giancarlo Cruder, impiegato bancario di pensiero democristiano, a due passi dalle elezioni regionali del giugno, emanava una legge a tutela dell’anziano
Il 19 maggio di quell’anno, infatti, veniva approvata la legge regionale n. 10: “Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali”, pubblicata sul bollettino ufficiale regionale del 20 maggio 1998, che si poneva pure, come finalità, l’adeguamento dell’offerta di servizi e strutture, in particolare per i non autosufficienti, e l’attuazione di interventi che assicurassero all’anziano e alla sua famiglia, nell’ambito di adeguate relazioni con le istituzioni, un pieno coinvolgimento nelle forme di assistenza, con la garanzia del rispetto del diritto di libera scelta. Inoltre essa veniva ritenuta strumento di pianificazione socio-sanitaria integrata. (http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmlLex.aspx?anno=1998&legge=10&fx=lex&db=DBC).
Detta legge prevede: «il perseguimento dell’omogeneità territoriale dell’offerta di servizi, con particolare riferimento all’assistenza residenziale per non autosufficienti», il favorire la promozione sociale della persona anziana prevenendo il rischio di emarginazione, il portare, nelle strutture di accoglimento, il processo di umanizzazione delle prestazioni, che devono essere erogate da personale con adeguati livelli di professionalità. (Ivi). Veniva inoltre prevista l’istituzione dell’Osservatorio regionale per l’anziano, avente il compito di rilevare e analizzare i bisogni complessivi della relativa fascia di popolazione onde consentire l’individuazione degli strumenti atti al loro soddisfacimento e la definizione del relativo fabbisogno. (Ivi).
I compiti di pianificazione, promozione, indirizzo e coordinamento, nonché di vigilanza e verifica venivano attribuiti alla regione, mentre invece ai comuni venivano assegnate le funzioni concernenti l’assistenza e l’integrazione sociale, che essi avrebbero potuto esercitare in forma singola od associata, con le modalità previste dalla normativa, (Ivi), mentre alle Aziende per i servizi sanitari sarebbe spettato il compito di intervenire nei confronti dei soggetti anziani in materia di tutela della salute del cittadino, con riguardo alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione. A tal fine da quel momento in poi avrebbero dovuto fornire un’offerta complessiva di servizi per il tramite dei distretti e delle altre strutture operative. Infine veniva istituito il diritto, per le famiglie degli anziani, di essere oltre che compiutamente informate in ordine all’offerta complessiva di servizi esistente sul territorio, di essere coinvolte come risorsa qualificante del sistema dei servizi, nell’elaborazione e nell’attuazione del programma assistenziale, nonché nell’attivazione delle azioni dei Comuni. (Ivi).
E detta legge introduceva pure, come competenza regionale, la promozione di strategie preventive; di forme innovative di solidarietà; di contributi positivi di partecipazione sociale; di iniziative di valorizzazione delle potenzialità degli anziani, anche attraverso l’integrazione ed il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati, e del volontariato; ed il sostegno all’educazione sociale e sanitaria per gli anziani, nonchè l’accesso di queste ultime all’informazione e ai servizi, al fine di assicurare loro condizioni di vita libera e dignitosa nel contesto sociale di appartenenza. Infine si prevedevano, sempre per questa fascia d’età, forme di aggregazione sociale e la costituzione di gruppi di appoggio psico- terapeutico.
Ed ancora: « […] l’Amministrazione regionale promuove, d’intesa con i Comuni, azioni positive che, afferendo in particolare ai settori delle attività turistiche, ricreative, culturali, formative e dei trasporti, perseguono l’obiettivo di prevenire l’isolamento e la vecchiaia patologica e di offrire opportunità di vita favorendo altresì il coinvolgimento delle famiglie, la solidarietà e la comunicazione fra le generazioni». (Ivi). Dette parti della norma sono ancora in auge. Per il resto si rimanda al testo completo.
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Nel 2000 lo Stato Italiano emanava la legge nazionale 8 novembre 2000, n. 328, (http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000;328~art1-com4) e cioè la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.265 del 13-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 186, che all’ art. 1 così recita: « La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione». (Ivi). Detta legge non permette che tali servizi siano gestiti da organismi ‘lucrativi’, e pone l’accento anche sull’art. 17 della Costituzione.
Inoltre la punto e) art.6 comma 2, si legge che si devono garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
L’art. 11 tratta dell’accreditamento delle strutture e dei compiti, in relazione allo stesso, di comuni e regioni; l’art. 13 parla della carta dei servizi sociali, in cui sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del loro funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonchè le procedure per assicurare la tutela degli utenti stessi. «Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei servizi». (Ivi).
L’art. 14 prevede che «per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2». (Ivi).
L’art.16 tratta della ‘Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari’ e così recita: «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l’offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare la qualita’ e l’efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi». (Ivi).
La legge è firmata da Carlo Azeglio Ciampi, da Giuliano Amato come presidente del Consiglio dei Ministri, da Livia Turco ministro per la solidarietà sociale.
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Correva l’anno 2006, e la giunta regionale Fvg emanava legge n.6 del 31 marzo 2006, pubblicata sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale Regionale datato 7 aprile 2006, ed avente come oggetto il: “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”. (https://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2006&legge=6).
Allora Presidente della Regione Fvg. era Riccardo Illy.
Detta legge, come si evince dall’art. 2, sottolinea l’importanza di sostenere la cittadinanza sociale dei cittadini, precisando che: «La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l’insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie» (Ivi), ribadendo la valenza dei principi di sussidiarietà, di cooperazione ed il pieno rispetto dei diritti oltre che il sostegno alla libera assunzione di responsabilità delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali.
Inoltre così si può leggere sul testo della predetta legge, al comma 6 art. 2: «La Regione riconosce, promuove e sostiene: a) l’autonomia e la vita indipendente delle persone, con particolare riferimento al sostegno della domiciliarità; b) il valore e il ruolo delle famiglie, quali ambiti di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona, attraverso il perseguimento della condivisione delle responsabilità tra donne e uomini; c) le iniziative di reciprocità e di auto-aiuto delle persone e delle famiglie che svolgono compiti di cura; d) la centralità delle comunità locali per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone; e) la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni di rappresentanza sociale, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti; f) la facoltà da parte della persona e delle famiglie di scegliere tra i servizi dei soggetti accreditati e convenzionati, secondo modalità appropriate rispetto ai bisogni e in coerenza con il progetto individuale». (Ivi).
I comuni sono invece «titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale». (Ivi), mentre le Aziende Sanitarie si interessano di piani di zona e di quanto afferisce al loro ambito di intervento. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona (in sintesi le case di riposo trasformate in istituzioni con ottica aziendale), che operano nel campo socioassistenziale e sociosanitario, sono inserite nel sistema integrato e partecipano alla programmazione ed alla gestione dei servizi, concorrendo in particolare alla definizione e attuazione dei Piani di zona. (Ivi).
All’art. 13 si sottolinea, infine, il ruolo propositivo delle famiglie, che dovrebbero esser coinvolte dagli enti pubblici nell’organizzazione degli interventi e dei servizi. L’art. 16, poi, permette a soggetti a scopo di lucro di inserirsi nella progettazione del settore; l’art. 30 definisce come compito della Regione il controllo su standard specifici; l’art. 31 individua il comune non come erogatore del servizio, ma come colui che dà l’autorizzazione allo stesso, ma «i servizi e le strutture a ciclo residenziale, semiresidenziale e diurno pubbliche e private a carattere sperimentale e innovativo previsti da norme di settore o da atti di programmazione regionale sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte dell’Amministrazione regionale». (Ivi).
Per ottenere l’accreditamento regionale, le strutture devono pure: adottare la Carta dei diritti e dei servizi sociali e strumenti di comunicazione e trasparenza; avere una localizzazione idonea ad assicurare l’integrazione e la fruizione degli altri servizi del territorio; sostenere il coordinamento con i servizi sanitari e con gli altri servizi sociali del territorio; adottare programmi e progetti assistenziali individualizzati; utilizzare personale con i requisiti professionali richiesti, assunto con il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro; adottare strumenti di valutazione e di verifica dei servizi erogati. (Ivi).
L’art. 34 determina le sanzioni ai direttori di strutture residenziali e semi-residenziali non in regola. Si parla poi dei titoli che deve possedere il personale, della sua formazione e di altri aspetti.
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Ho ricordato la legislazione relativa alle case di riposo o centri anziani, ora definite ‘Aziende di servizi alla persona’, chiedendomi se le norme siano rispettate, se le famiglie sufficientemente coinvolte o se non accada il contrario. Inoltre mi chiedo pure se i diretti interessati siano adeguatamente informati sulle scelte aziendali relative alla loro unica vita ed ai farmaci che assumono, o se in dette aziende viga il potere assoluto dei ‘sorestanz’. Si sa che spesso gli anziani possono avere qualche limite nei loro neuroni e nella circolazione, ma cercare di informarli su cosa si è scelto per loro con le motivazioni, mi pare doveroso. E credo che, pure sulla base del codice civile ma anche moralmente, sia un dovere tutelare i propri cari, e che sia un diritto partecipare alle scelte per loro se non possono farlo in autonomia.
Questa è solo la prima parte di un articolo più lungo. Nella seconda parte tratterò le leggi regionali Fvg relative alla materia, emanate dal 2015 al 2017/18 (giunta Serracchiani) che riguardano tutta una serie di aspetti vincolanti per le strutture residenzali e semi- residenziali per anziani in regione. E lo farò per informare, solo ed unicamente per questo. So che ci sono problemi nel concretizzare quanto richiede la legislazione, ma si deve cercare di farlo. Ed ancora grazie a Paolo Iussa.
Laura Matelda Puppini
L’immagine che correda l’articolo è tratta da: http://cleofas.com.br/dica-para-viver-melhor-seja-amavel/. Laura Matelda Puppini
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